IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Ritenuto  che  il  Cosci,  ex-combattente,  titolare  di  pensione
 I.N.P.S. (IO 2319082) avente decorrenza dal luglio 1963, osserva  che
 la legge 29 dicembre 1988, n. 544, nell'estendere i benefici previsti
 dalla  legge  n.  140/1985  (art.  6)  agli ex-combattenti pensionati
 anteriormente al 7 marzo 1968, fa decorrere l'aumento  di  L.  30.000
 mensili  dal  1›  gennaio  1989,  anziche',  come previsto per gli ex
 combattenti pensionati  successivamente  al  7  marzo  1968,  dal  1›
 gennaio 1985 (quantomeno per la prima rata);
      che tale diversa disciplina si porrebbe in contrasto coll'art. 3
 della  Costituzione,  giacche' essa, senza alcuna plausibile ragione,
 riserva  ai  pensionati  in  epoca  anteriore  al  7  marzo  1968  un
 trattamento  deteriore  rispetto  a quello riservato ai pensionati in
 epoca   successiva,   che   peraltro   si   trovano   in   situazione
 sostanzialmente analoga ( ex-combattenti riconosciunti tali);
    Ritenuto che la questione sia rilevante in causa, giacche' oggetto
 del  contendere  e'  proprio la decorrenza del beneficio in questione
 (il Cosci lo chiede con effetto dal 1› gennaio 1985, mentre,  secondo
 quanto previsto dalla legge n. 544/1988, gli competerebbe solo dal 1›
 gennaio  1989),  onde  l'unico  motivo che si oppone all'accoglimento
 della sua domanda e' proprio la previsione legislativa sospettata  di
 contrasto col principio costituzionale di uguaglianza;
    Ritenuto  che  la  questione  non  sia  manifestamente  infondata,
 giacche' non si rileva nel  testo  della  legge  n.  544/1988  alcuna
 indicazione  che consenta di individuare la ragione per cui l'aumento
 pensionistico destinato agli ex combattenti pensionati  anteriormente
 al  7 marzo 1968 debba decorrere dal 1› gennaio 1989, a differenza di
 quanto accade per i pensionati presi in considerazione dalla legge 15
 aprile 1985, n. 140;
      che dunque, sotto questo aspetto, la legge 29 dicembre 1988,  n.
 544,  pare  contrastare  col  principio  di  uguaglianza,  che  vuole
 disciplinate  in  modo  uguale  fattispecie  uguali,  nessun  rilievo
 parendo avere il fatto, puramente occasionale, della diversa epoca di
 pensionamento,  giacche'  nella  specie  il parametro determinante la
 concessione del  beneficio  pare  essere  solo  la  qualita'  di  ex-
 combattente dell'interessato;
    Rilevato  pertanto  che  ricorrono  i  presupposti  per sottoporre
 all'esame della Corte costituzionale l'art. 6 della legge n. 544/1988
 citato, nella parte in cui fa decorrere dal 1› gennaio  1989  (e  non
 dal  1›  gennaio  1985)  i  benefici  spettanti  agili ex-combattenti
 pensionati anteriormente al 7 marzo 1968, in  contrasto  coll'art.  3
 della Costituzione;